Art. 52.

  Il  cappellano  militare  che, su giudizio dell'Ordinario militare,
approvato  dal  Ministro,  risulti  non idoneo agli uffici del grado,
cessa  dal  servizio  permanente  ed  e' collocato nella riserva o in
congedo assoluto.
  Si  applicano,  a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle
lettere a), b) e c) dell'articolo 48.