Art. 57.
                 Trasformazione o soppressione delle
                  sottosezioni di archivio di Stato

  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il  Ministro  per  l'interno  provvede  a  trasformare  in sezioni di
archivio  di  Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali
sussistono  la  condizioni  previste  dalla  lettera  b) dell'art. 3,
seguendo   la   procedura   del   medesimo  articolo  prescritto.  Le
sottosezioni non trasformate sono soppresse.
  Gli  archivi e i documenti di proprieta dei Comuni, gia' conservati
presso   le  sottosezioni,  sono  trasferiti  alle  sezioni  separate
dell'archivio  comunale  da  istituire  ai sensi della lettera c) del
primo  comma  dell'art.  30,  a  meno  che  i  Comuni  non  intendano
depositarli  presso  i  competenti  archivi di Stato. Tutti gli altri
documenti  e  archivi gia' conservati dalle sottosezioni sono versati
nei competenti archivi di Stato.