Art. 57. Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali sussistono la condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 3, seguendo la procedura del medesimo articolo prescritto. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse. Gli archivi e i documenti di proprieta dei Comuni, gia' conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 30, a meno che i Comuni non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri documenti e archivi gia' conservati dalle sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.