Art. 58. 
                      Archivi notarili comunali 
 
  Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati  negli
archivi notarili comunali, sono versati  nei  competenti  archivi  di
Stato. 
  Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata  in
vigore del presente decreto: a) conservano atti  di  data  posteriore
all'ultimo centennio; b) sono  retti  da  conservatori  nominati  con
decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel  caso
sub a) non sia decorso un centennio per tutti  gli  atti  conservati,
nel caso sub b) i rispettivi conservatori non  lascino  il  servizio.
Gli archivi suddetti non potranno pero' ricevere ulteriori versamenti
di atti.