Art. 60. Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilita' dei nuovi organici. E' fatto salvo il disposto dell'art. 69.