Art. 60.
    Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali

  Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle
varie  carriere  secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al
presente  decreto  non  potranno superare il 25% della disponibilita'
dei nuovi organici.
  E' fatto salvo il disposto dell'art. 69.