Art. 63. Unificazione di qualifiche Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo di 1ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe. Gli impiegati che alla data di entrata, in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo l'ordine di anzianita' nella qualifica rivestita e, a parita' di questa, secondo l'ordine di graduatoria, dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª classe. In caso di parita' di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianita' di servizio nella carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l'impiegato piu' anziano di eta'.