Art. 63.
                     Unificazione di qualifiche

  Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo di
1ª    classe    sono    unificate    nella    nuova    qualifica   di
sovrintendente-direttore   capo   di  1ª  classe.  Le  qualifiche  di
sovrintendente  di  2ª  classe  e di direttore capo di 2ª classe sono
unificate  nella  nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di
2ª classe.
  Gli  impiegati  che  alla  data  di entrata, in vigore del presente
decreto    rivestono   le   qualifiche   unificate   sono   collocati
rispettivamente  in quelle nuove secondo l'ordine di anzianita' nella
qualifica  rivestita  e,  a  parita'  di  questa, secondo l'ordine di
graduatoria,  dei  concorsi  in  base  ai  quali  sono pervenuti alle
qualifiche  di  sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª
classe.  In  caso  di  parita'  di  graduatoria nello stesso concorso
oppure  di  partecipazione  soltanto  a concorsi distinti che abbiano
dato  luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l'impiegato
con  maggiore  anzianita'  di  servizio nella carriera direttiva. Nel
caso  che  anche  questa  sia pari, ha la precedenza l'impiegato piu'
anziano di eta'.