Art. 67
           Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici

  Il  personale dei ruoli aggiunti Istituiti a norma dell'art. 71 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in
corrispondenza, dei ruoli organici dell'Amministrazione degli archivi
di  Stato  sostituiti  da  quelli  di  cui  alla tabella C annessa al
presente  decreto,  e'  collocato nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli  organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  Il  personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette
qualifiche  dopo  l'ultimo  degli impiegati ivi iscritti, conservando
l'anzianita'  di  carriera  e  di  qualifica  maturata  nei  ruoli di
provenienza.
  Il  personale  inquadrato  nei ruoli organici ai sensi del presente
articolo   non   puo'   essere  ammesso  allo  scrutinio  per  merito
comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando
gli  impiegati  che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano
maturato l'anzianita' minima prescritta.