Art. 68 Passaggio nei ruoli dell'Amministrazione degli archivi gli Stato di impiegati di altre Amministrazioni statali Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata la vigore del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio, esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o tra il personale esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e udita l'Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del personale degli archivi di Stato, rispettivamente nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, o nella carriera ausiliaria. L'inquadramento avviene nella carriera e nella qualifica corrispondente a, quella rivestita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli impiegati cosi' inquadrati conservano l'anzianita' di qualifica e di carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo l'ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianita' di qualifica.