Art. 68
Passaggio nei ruoli  dell'Amministrazione  degli archivi gli Stato di
             impiegati di altre Amministrazioni statali

  Coloro  che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni
dello  Stato  e  che,  alla  data  di  entrata la vigore del presente
decreto,  prestino  da  almeno un anno lodevole servizio, esclusivo e
continuativo,  nei  servizi di economato o tra il personale esecutivo
ed  ausiliario  dell'Amministrazione degli archivi di Stato, possono,
entro  un  mese  dalla  data suddetta, chiedere di essere inquadrati,
previo  parere  della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e
udita  l'Amministrazione  di  appartenenza,  nei  ruoli del personale
degli  archivi  di Stato, rispettivamente nella carriera di concetto,
ruolo  ragionieri,  nella  carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo
operatori-fotografi,  o  nella  carriera  ausiliaria. L'inquadramento
avviene  nella  carriera  e  nella qualifica corrispondente a, quella
rivestita  nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti disponibili
dopo  effettuato  l'inquadramento  di  cui agli articoli 65 e 66. Gli
impiegati  cosi' inquadrati conservano l'anzianita' di qualifica e di
carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo
dopo  l'ultimo  degli  impiegati  iscritti  con  pari  anzianita'  di
qualifica.