Art. 72.
          Norme provvisorio relative al Consiglio superiore

  Fino  al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del
presente  decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore
degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma dell'art. 5
si   osservano,   in   quanto   applicabili,   le   norme   stabilite
dall'ordinanza  del  Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio
1948, contenente le modalita' per la designazione dei membri elettivi
del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
  Entro  un  anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovra'
procedersi   alla   costituzione   del   Consiglio   superiore,  fino
all'insediamento  del  quale  rimarra'  in carica il Consiglio che si
trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.