Art. 72. Norme provvisorio relative al Consiglio superiore Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma dell'art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalita' per la designazione dei membri elettivi del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovra' procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino all'insediamento del quale rimarra' in carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.