Art. 73. Disposizioni abrogate Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; il quinto comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre 1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma dell'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3 della parte I dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 da "Per le copie" a "visto per bollo"; gli articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 gennaio 1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente decreto. Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1963 SEGNI LEONE - RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1963 Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 101. - VILLA