Art. 73.
                        Disposizioni abrogate

  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
gli  articoli  246 e 247 del regolamento per l'esecuzione della legge
16  febbraio  1913,  n.  89, approvato con regio decreto 10 settembre
1914, n. 1326; il quinto comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 12
febbraio  1930,  n.  84; il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313; la
legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre 1939, n. 2006; gli
articoli  43-45  del  regio  decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il regio
decreto  2  gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n.
417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n.
466;  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 21
gennaio  1947,  n.  99;  il  secondo comma dell'art. 3 della legge 17
maggio  1952,  n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3 della
parte  I  dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica
25  giugno  1953,  n.  492 da "Per le copie" a "visto per bollo"; gli
articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica. 10
gennaio  1957,  n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; il decreto del
Presidente  della  Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in
contrasto con il presente decreto.
  Fino  al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del
presente   decreto   rimarranno   in   vigore,  in  quanto  con  esso
compatibili,  le  disposizioni  del  regolamento  approvato con regio
decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1963

                                SEGNI

                                              LEONE - RUMOR - COLOMBO

                                              Visto,               il
Guardasigilli: BOSCO
                                                Registrato alla Corte
  dei conti, addi' 29 ottobre 1963
                                                Atti   del   Governo,
  registro n. 175, foglio n. 101. - VILLA