Art. 77. 
          Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro 
 
  Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono  tenuti
a compiere la ferma di leva per la  durata  prevista  dal  successivo
art. 81. 
  La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva  sospende
il rapporto  di  lavoro  per  tutto  il  periodo  della  ferma  e  il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, purche' sia  alle
dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.