Art. 77.
Ferme di leva e conservazione del posto di lavoro
Gli arruolati della leva di terra e della leva di mare sono tenuti
a compiere la ferma di leva per la durata prevista dal successivo
art. 81.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende
il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, purche' sia alle
dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi.