Art. 89. (Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione) Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.