Art. 92.
(Ruolo ad esaurimento degli uffici   del   lavoro   e  della  massima
                            occupazione)

  Al  personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948,
n.  381,  il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni
di  vice  direttore,  di  capo  servizio  degli  uffici  regionali  e
provinciali  del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione
ministeriale,  sono  estese  le  norme  dell'art.  38 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955,  n.  520,  modificato
dall'art.  339  del  testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  su conforme parere del
consiglio di amministrazione.
  Agli   stessi   sono  attribuiti  rispettivamente  i  parametri  di
stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325,
402  e  500  e,  al  compimento di quattro anni di effettivo servizio
senza demerito col parametro 387, il parametro 426.
  La  determinazione  del  contingente  del personale di cui ai commi
precedenti  e'  stabilita  ai  sensi dell'art. 132, ultimo comma, del
presente decreto.