Art. 92. (Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione) Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426. La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti e' stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto.