Art. 119.
(Dipendenti  transitati  per  legge  dallo  Stato  a  enti diversi, o
                             viceversa)

  I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano
transitati   alle   dipendenze  di  province,  comuni  o  altri  enti
conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di
quiescenza sulla base della totalita' del servizio prestato.
  Lo  stesso  diritto  ha  il  personale  degli enti predetti che sia
transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di
legge, purche' il servizio non statale gia' prestato fosse produttivo
di   trattamento   pensionistico   secondo   le  norme  dell'ente  di
provenienza.
  In   entrambi   i   casi   il   trattamento,  sia  diretto  che  di
riversibilita',   e'   stabilito  secondo  le  norme  applicabili  ai
dipendenti  statali e il relativo importo e' ripartito tra lo Stato e
gli  altri  enti,  in  proporzione  della  durata  dei  servizi utili
rispettivamente  resi;  agli effetti di tale ripartizione, il computo
si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.