Art. 119. (Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa) I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalita' del servizio prestato. Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purche' il servizio non statale gia' prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo le norme dell'ente di provenienza. In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilita', e' stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo e' ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.