Art. 120.
(Servizi   con   iscrizione   ai  fondi  speciali  per  il  personale
                   postelegrafonico e telefonico)

  In  caso  di  passaggio,  con o senza soluzione di continuita', del
personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle
amministrazioni  statali,  o  viceversa,  per  la  ricongiunzione dei
servizi  resi  con  iscrizione  al  fondo istituito presso l'Istituto
postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con
quelli   prestati   allo   Stato,   si   applicano   le  disposizioni
dell'articolo 119.
  In  caso  di  passaggio,  con o senza soluzione di continuita', del
personale  dell'Azienda  di  Stato  per i servizi telefonici iscritto
alla   Cassa   integrativa   di  previdenza,  istituita  con  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134,
nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei
servizi  si  applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n.
523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso
l'istituto  nazionale  delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del
regio  decreto-legge  14  giugno  1925,  n.  884, la destinazione del
capitale  garantito  dalla  relativa  polizza  sara' stabilita con il
regolamento  di  esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo
unico.