Art. 120. (Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico) In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 119. In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sara' stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.