Art. 121.
       (Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione)

  Il  servizio  reso  presso  Istituti non statali di Istruzione, con
iscrizione  a  fondi  speciali di pensione, e' ricongiungibile con il
servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale.
  All'atto  della  definitiva  cessazione dal servizio, il dipendente
consegue   un  unico  trattamento  di  quiescenza  sulla  base  della
totalita'  dei  servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
  Per  la  determinazione  del  trattamento  di  cui  sopra  e per la
ripartizione  del  relativo  onere finanziario si applica l'art. 119,
ultimo comma.