Art. 121. (Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione) Il servizio reso presso Istituti non statali di Istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, e' ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.