Art. 122.
(Servizi   resi,   con   polizza  assicurativa,  presso  istituti  di
                             istruzione)

  La  disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei
casi  di  servizi prestati presso istituti non statali di istruzione,
con polizza assicurativa.
  Il  trattamento  di  quiescenza,  sulla  base  della  totalita' dei
servizi  resi  presso  detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato
secondo le norme relative ai dipendenti statali.
  Per  la  ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119,
ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei
confronti degli interessati.