Art. 123.
    (Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale)

  Gli  insegnanti  elementari,  che  anteriormente  al 1 gennaio 1934
furono   iscritti   a  fondi  speciali  di  comuni  aventi  autonomia
scolastica,  e  successivamente  al Monte pensioni per gli insegnanti
elementari,  conseguono il trattamento di quiescenza per la totalita'
dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali
fini,  il  servizio  reso  con  iscrizione  al Monte pensioni per gli
insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.
  L'onere  relativo  al trattamento di quiescenza e' ripartito tra lo
Stato  e  i  comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi
utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.
  L'ente  locale  versa  allo  Stato la propria quota capitalizzata a
norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
  La  eventuale  differenza  tra  il  trattamento  anzidetto e quello
previsto  dagli  ordinamenti  speciali  dei comuni fa carico all'ente
locale  ed  e'  da  questo  determinata  e  direttamente  corrisposta
all'interessato.
  Il  presente  articolo  si applica anche agli insegnanti elementari
che,  posteriormente  al  31  dicembre  1933, erano ancora iscritti a
regolamenti  comunali  di pensione, intendendosi in ogni caso cessata
l'iscrizione  a  tali  regolamenti  a  decorrere  dal 1 ottobre 1948;
nonche'   ai  direttori  didattici,  agli  ispettori  scolastici,  ai
direttori  centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della
legge  6  febbraio  1941,  n.  176, in servizio alle dipendenze dello
Stato successivamente al 30 settembre 1948.