Art. 123. (Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale) Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1 gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalita' dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali fini, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato. L'onere relativo al trattamento di quiescenza e' ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese. L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed e' da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato. Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1 ottobre 1948; nonche' ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre 1948.