Art. 59.
                              Transito

  Il  Ministero  della sanita', rilasciato il permesso di transito di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ne da' tempestivamente avviso
alle dogane di entrata e uscita.
  La  dogana  di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di
transito,  procede  all'inoltro  della  merce  alla dogana di uscita,
emettendo,  a  scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di  validita'  di  tale  bolletta  deve essere fissato sulla base del
tempo  strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via
piu' breve, la dogana di uscita.
  Tanto  sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione
la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di
transito.  La  stessa  dogana  comunica  quindi  al  Ministero  della
sanita',  nonche'  alla  dogana  di  uscita, l'arrivo e la spedizione
della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.
  La  dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato
di  scarico  alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato
medesimo,  provvede  a  dare  conferma  al  Ministero  della  sanita'
dell'avvenuta  uscita  della  merce  dal territorio della Repubblica,
precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
  Nel  caso  di  mancato  scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione,   la   dogana  di  uscita,  indipendentemente  dagli  altri
adempimenti  di  competenza,  informa  immediatamente  il piu' vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.