Art. 139.
Disciplina del telelavoro
1. Il presente capo si applica, a domanda, al personale
amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalita'
stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie
di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In
particolare trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai
progetti di telelavoro l'art. 4 e 6 del CCNQ 23 marzo 2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle
previste dall'art. 4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato
da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano
l'effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla
sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese delle istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione
e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di
telelavoro a domicilio, puo' essere installata una linea telefonica
dedicata presso l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a
carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche
in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle
rispettive direzioni generali regionali specifici progetti di
telelavoro, che potranno essere approvati purche' i relativi oneri
trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.