Art. 139.

                      Disciplina del telelavoro

    1.   Il  presente  capo  si  applica,  a  domanda,  al  personale
amministrativo   non   con   funzioni   apicali,  in  servizio  nelle
istituzioni  scolastiche ed educative, nell'ambito e con le modalita'
stabilite  dal  CCNQ  sottoscritto  il  23 marzo  2000,  al  fine  di
razionalizzare  l'organizzazione  del lavoro e di realizzare economie
di  gestione  attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. In
particolare  trova applicazione per quanto concerne l'assegnazione ai
progetti di telelavoro l'art. 4 e 6 del CCNQ 23 marzo 2000.
    2.  Le  relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle
previste dall'art. 4 e 6.
    3.  Il  telelavoro  determina  una  modificazione  del  luogo  di
adempimento  della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio
di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
      a) telelavoro   domiciliare,   che   comporta   la  prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente;
      b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato
da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste,   ivi   comprese   quelle   in   alternanza,   che  comportano
l'effettuazione  della  prestazione  in  luogo idoneo e diverso dalla
sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
    4.  La  postazione  di  lavoro  deve essere messa a disposizione,
installata   e   collaudata  a  cura  e  a  spese  delle  istituzioni
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di manutenzione
e  di  gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di
telelavoro  a  domicilio, puo' essere installata una linea telefonica
dedicata  presso  l'abitazione con oneri di impianto e di esercizio a
carico   degli  enti,  espressamente  preventivati  nel  progetto  di
telelavoro.  Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche
in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
    5.  Le  istituzioni  scolastiche  ed educative presenteranno alle
rispettive   direzioni   generali  regionali  specifici  progetti  di
telelavoro,  che  potranno  essere approvati purche' i relativi oneri
trovino  copertura  nelle  risorse  finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.