Art. 140.
Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo parziale, e' distribuito nell'arco della giornata a discrezione
del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando
che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno, concordati con le istituzioni scolastiche ed educative
nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico con durata
di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di
lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari,
straordinarie notturne o festive, ne' permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo,
dell'accordo quadro del 23 marzo 2000, per «fermo prolungato per
cause strutturali» si intende un'interruzione del circuito telematico
che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.