Art. 140.

                          Orario di lavoro

    1.  L'orario  di  lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo parziale, e' distribuito nell'arco della giornata a discrezione
del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando
che   in  ogni  giornata  di  lavoro  il  dipendente  deve  essere  a
disposizione  per  comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora
ciascuno,  concordati  con  le  istituzioni  scolastiche ed educative
nell'ambito dell'orario di servizio. Per il personale con rapporto di
lavoro  a  tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico con durata
di  un'ora.  Per  effetto  della  autonoma distribuzione del tempo di
lavoro,    non    sono   configurabili   prestazioni   supplementari,
straordinarie  notturne  o  festive,  ne'  permessi  brevi  ed  altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
    2.  Ai  fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore
presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6, comma 1, ultimo periodo,
dell'accordo  quadro  del  23 marzo  2000,  per «fermo prolungato per
cause strutturali» si intende un'interruzione del circuito telematico
che  non  sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.