Art. 141.

                             Formazione

    1.    L'Amministrazione    centrale   definisce,   in   sede   di
contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che
assumono  carattere  di  specificita'  e di attualita' nell'ambito di
quelle  espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo
quadro  del 23 marzo 2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate
al progetto di telelavoro.
    2.  Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro
e  qualora  siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni
attivano  opportune  iniziative  di  aggiornamento  professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.