Art. 141.
Formazione
1. L'Amministrazione centrale definisce, in sede di
contrattazione integrativa regionale, le iniziative di formazione che
assumono carattere di specificita' e di attualita' nell'ambito di
quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6, dell'accordo
quadro del 23 marzo 2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate
al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro
e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni
attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei
lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.