Art. 142.

                       Copertura assicurativa

    1.  Le  istituzioni  scolastiche  ed educative, nell'ambito delle
risorse   destinate   al   finanziamento  della  sperimentazione  del
telelavoro,  stipulano  polizze  assicurative  per  la  copertura dei
seguenti rischi:
      - danni   alle   attrezzature   telematiche  in  dotazione  del
lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
      - danni  a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
    2.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e dell'idoneita'
dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e
periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con
l'interessato  i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  626/1994, e' inviata ad ogni
dipendente  per  la  parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante
per la sicurezza.