Art. 142.
Copertura assicurativa
1. Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle
risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del
telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei
seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del
lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
2. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita'
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, e' inviata ad ogni
dipendente per la parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante
per la sicurezza.