Art. 81.
                     Avvio della sperimentazione

  Nel  pieno  rispetto  delle  liberta'  di ricerca e di insegnamento
garantito  dall'ordinamento  vigente  e  dello  uguale  diritto per i
professori   e   i   ricercatori  confermati  di  accedere  ai  fondi
disponibili   e   di   utilizzare   le  attrezzature  scientifiche  e
didattiche,   a   decorrere   dall'anno   accademico  1980-81,  nelle
universita'   e   negli   istituti  di  istruzione  universitaria  e'
consentito  avviare  la  sperimentazione  organizzativa  e didattica,
intesa   come   individuazione  e  verifica  di  nuove  modalita'  di
espletamento  dell'attivita'  di ricerca e di insegnamento secondo le
disposizioni che seguono.