Art. 81. Avvio della sperimentazione Nel pieno rispetto delle liberta' di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria e' consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalita' di espletamento dell'attivita' di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.