Art. 82. Commissione di ateneo Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facolta' richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'. Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio di facolta' elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associa ti, o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad associato nonche' un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneita' a ricercatore. Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo e' fissato per ciascuna facolta' con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato. Le universita' di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli studi di Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facolta' fanno le funzioni dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.