Art. 82.
                        Commissione di ateneo

  Nell'ipotesi  che  il  senato  accademico  o  un quarto dei docenti
dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di
facolta'  richiedano  di  avviare  la sperimentazione organizzativa e
didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato
accademico  istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo,
con   il  compito  di  coordinare  e  verificare  la  sperimentazione
organizzativa e didattica nell'ambito dell'universita'.
  Per  la  costituzione della commissione di ateneo ciascun Consiglio
di  facolta'  elegge,  tra  coloro  che  siano  in servizio presso la
stessa,  un  numero  pari  di professori ordinari o straordinari e di
professori  associa  ti,  o aventi titolo al giudizio di idoneita' ad
associato  nonche'  un  ricercatore  universitario o avente titolo al
giudizio di idoneita' a ricercatore.
  Il  numero  dei  professori ordinari e dei professori associati che
fanno  parte  della  commissione  di  ateneo  e' fissato per ciascuna
facolta'  con decreto del rettore, su proposta del senato accademico,
sulla  base  dei  diversi  settori di insegnamento e di ricerca e del
numero  dei  docenti esistenti nelle singole facolta' in modo che sia
assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato.
  Le  universita'  di nuova istituzione, comprese l'Universita' degli
studi  di  Udine e la seconda Universita' degli studi di Roma debbono
organizzarsi  in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni
il  comitato  tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione
di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I
comitati  tecnici  ordinatori  di ciascuna facolta' fanno le funzioni
dei consigli di facolta', sino alla costituzione di questi ultimi.