Art. 83.
                    Costituzione del dipartimento

  Nell'ambito  della  sperimentazione di cui agli articoli precedenti
e'  consentito  alle  universita'  di costituire dipartimenti, intesi
come  organizzazione  di  uno  o piu' settori di ricerca omogenei per
fini  o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a piu'
facolta'  o  piu' corsi di laurea della stessa facolta'. Le strutture
dipartimentali   possono   essere  sperimentate  anche  limitatamente
all'organizzazione    di    settori    determinati   dall'universita'
interessata.
  I  dipartimenti  promuovono  e  coordinano  le attivita' di ricerca
nelle  universita' ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente
ricercatore.  Essi  organizzano le strutture per la ricerca e ad essi
vengono  affidati,  di  norma, i programmi di ricerca che si svolgono
nell'ambito dell'universita'. Le attivita' di consulenza e di ricerca
su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle universita'
si  svolgono,  di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti
concorrono   alle   attivita'   didattiche  nei  modi  stabiliti  dai
successivi articoli.
  I  criteri  orientativi  relativi  alle condizioni e alle modalita'
della  sperimentazione  dipartimentale  e  i  limiti dimensionali dei
dipartimenti  e  i  criteri  per la eventuale costituzione di sezioni
saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  La  commissione  di  ateneo,  acquisito  il  parere  motivato delle
facolta'   interessate,  formula  proposte  per  la  costituzione  di
dipartimenti  per  le  eventuali  successive  modifiche  indicate dai
dipartimenti  stessi,  nell'ambito  dei  criteri  orientativi e delle
dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
  La  commissione  di  ateneo  anche su eventuali proposte di docenti
interessati  puo' proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di
intesa  con  la commissione di altro ateneo della stessa localita' di
dipartimenti  interuniversita'.  La commissione di ateneo presenta al
consiglio  di  amministrazione  le  proposte  di  delibera necessarie
all'avvio  della  sperimentazione,  che,  previo  parere conforme del
senato  accademico,  sono  rese esecutive con decreto del rettore. Le
delibere    relative   all'istituzione   di   dipartimenti   atipici,
adeguatamente  motivate,  saranno  sottoposte al parere del Consiglio
universitario nazionale.