Art. 85. 
                    Attribuzioni del dipartimento 
 
  Ferma restando l'autonomia di ogni singolo  docente  e  ricercatore
confermato e il  loro  diritto  di  accedere  direttamente,  ove  non
partecipino a programmi di ricerca comune, ai  finanziamenti  per  la
ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attivita' di  ricerca:
organizza  o   concorre   all'organizzazione   dei   corsi   per   il
conseguimento del dottorato di ricerca; concorre,  in  collaborazione
con i consigli di corso di laurea o  di  indirizzo,  con  gli  organi
direttivi delle scuole di specializzazione e a  fini  speciali,  alla
relativa attivita' didattica. 
  A tali fini il direttore di dipartimento  coadiuvato  dalla  giunta
esercita le seguenti attribuzioni: 
    1)  predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamenti   e
dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un
programma  di  sviluppo  e  di  potenziamento  della  ricerca  svolta
nell'ambito dipartimentale, nonche' per lo svolgimento dell'attivita'
didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione; 
    2) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e  la
eventuale organizzazione di centri di studio e  lavoratori  anche  in
comune con altri dipartimenti della stessa  o  di  altra  Universita'
italiana o straniera o con il Consiglio nazionale  delle  ricerche  o
con altre istituzioni  scientifiche  nonche'  predispone  i  relativi
necessari   strumenti   organizzativi   ed   eventualmente   promuove
convenzioni tra le Universita' e gli enti interessati; 
    3) predispone  annualmente  una  relazione  sui  risultati  della
sperimentazione, con riferimento allo stato  della  ricerca  e  della
didattica  svolta  nel  dipartimento,  che   viene   trasmessa   alla
commissione di ateneo; 
    4) mette a disposizione  del  personale  docente  i  mezzi  e  le
attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca
e per consentire la preparazione delle tesi di laurea  assegnate  dai
corsi di laurea; 
    5) ordina strumenti,  lavori,  materiale  anche  bibliografico  e
quanto altro per il buon funzionamento dei dipartimenti e dispone  il
pagamento delle relative fatture sempre fatta salva  l'autonomia  dei
gruppi di ricerca  nella  gestione  dei  fondi  loro  specifici  loro
specificamente assegnati. 
  Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le  seguenti
attribuzioni: 
    1) detta i criteri generali per: 
      a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per  le
sue attivita' di  ricerca  che  dovranno  tener  conto  di  eventuali
esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano  indispensabili
in corso d'anno; 
      b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli  strumenti
in rotazione; 
    2) approva le proposte formulate dal direttore  coadiuvato  dalla
giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente; 
    3) approva i  singoli  piani  di  stadio  e  di  ricerca  per  il
conseguimento del dottorato di ricerca; 
    4) da' pareri in  ordine  alle  chiamate  dei  professori  ed  al
conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei  consigli  di
facolta' limitatamente alle  discipline  comprese  nel  dipartimento.
Quando trattasi di professori  ordinari  o  straordinari  partecipano
alle  sedute  del  consiglio  i  soli  appartenenti   alla   medesima
categoria; quando trattasi di professori associati  partecipano  alle
sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Da'  pareri  inoltre
sulla  istituzione,  la  soppressione  o   la   modificazione   delle
discipline in  statuto,  limitatamente  alle  discipline  di  propria
pertinenza; 
    5) collabora con gli organi di  governo  dell'Universita'  e  gli
organi  di  programmazione  nazionale,  regionali  e   locali,   alla
elaborazione ed alla attuazione  di  programmi  di  insegnamento  non
finalizzati al conseguimento dei  titoli  di  studio  previsti  dalla
legge,  ma  rispondenti  a  precise  esigenze  di  qualificazione   e
riqualificazione  professionale,  di  formazione  di  nuovi   profili
professionali di alta specializzazione e di educazione permanente. 
  Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4)  del  precedente  comma
partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al
punto 1) sub a) e sub b) partecipano  i  professori  di  ruolo  ed  i
ricercatori  confermati,  nonche',  fino  alla  loro  cessazione,   i
professori incaricati e gli assistenti di ruolo. 
  La giunta di dipartimento  affida  ai  professori  ordinari  ed  ai
professori associati gli  insegnamenti  nel  corso  di  dottorato  di
ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che  a
parita'  di  qualificazione  nell'area  disciplinare,   prevale   per
l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario. 
  L'esercizio   delle   funzioni   conferite   al   dipartimento   e'
disciplinato dal regolamento  interno,  deliberato  dal  dipartimento
stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo  e  il
consiglio di amministrazione.