Art. 86.
                     Autonomia del dipartimento

  Il  dipartimento  ha  autonomia  finanziaria  ed  amministrativa  e
dispone   di   personale   tecnico   ed  amministrativo  per  il  suo
funzionamento.
  Il  consiglio  di  dipartimento  approva,  sulla  base  delle somme
all'uopo  assegnate  dal  consiglio  di  amministrazione  di  cui  al
successivo  comma  settimo,  su  proposta  del  direttore  i  bilanci
preventivo  e  consuntivo  del  dipartimento stesso, corredati da una
dettagliata  relazione.  Tali  bilanci  saranno  affissi all'albo del
dipartimento  ed  inviati  al consiglio di amministrazione per essere
allegati  al  bilancio  generale  dell'Universita'  e saranno gestiti
quali  contabilita'  speciali con le modalita' di cui all'art. 58 del
testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
  Le  modalita'  di  gestione  finanziaria  ed amministrativa saranno
stabilite  in  uno  schema-tipo  di  regolamento  e amministrazione e
contabilita'   generale   delle   Universita'  e  degli  istituti  di
istruzione  universitaria  da  adottarsi  con  decreto del Presidente
della  Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
sentito  il  Consiglio  universitario  nazionale e di concerto con il
Ministro  del  tesoro  entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del   presente   decreto.  Tale  regolamento  deve  prevedere  per  i
dipartimenti  norme  di contabilita' diretta, di gestione contabile e
di  emissione  di  mandati  di  pagamento presso l'istituto tesoriere
dell'Universita'.
  Le   istituzioni   universitarie,   nell'esercizio   della  propria
autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonche' adeguare
tale  normativa,  nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  alle proprie
esigenze,  fatti  salvi  i  principi  dichiarati  non  derogabili nel
regolamento  tipo.  A  cio'  si provvede con decreto rettorale previa
motivata  deliberazione  del  consiglio  di amministrazione su parere
conforme  del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il  consiglio  di  amministrazione assegna al dipartimento un fondo
per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature
scientifiche  e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca
approvati  dal  dipartimento,  tenendo  conto  delle richieste di cui
all'art.  85,  punto  1)  del  secondo  comma. I dipartimenti inoltre
dispongono  nella  misura  stabilita  dall'articolo  66, dei proventi
derivanti da contratti e convenzioni di ricerca.
  Il  rettore,  sulla  base  delle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione,  provvede  all'assegnazione  ai singoli dipartimenti
del  personale  amministrativo  occorrente per il loro funzionamento,
sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808.
  Il  direttore  del  dipartimento  puo'  autorizza  le  missioni dei
singoli    componenti    del   dipartimento   sulla   base   di   una
regolamentazione  deliberata dal senato accademico, nei limiti di una
quota  delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro del tesoro.
  Sino  alla  emanazione  dello  schema-tipo di regolamento di cui al
terzo  comma del presente articolo, si applicano comunque le norme di
contabilita' di cui al seguente art. 87.