Art. 87. 
Limiti di spesa ed istituti; modalita' della gestione  amministrativa
                             e contabile 
 
  Nell'ambito delle dotazioni assegnate a ciascun istituto e  per  le
spese che in una sola volta eccedono la  somma  di  L.  4.000.000  il
consiglio  di  istituto   dovra'   preventivamente   autorizzare   la
utilizzazione dei fondi e delle strutture a disposizione; dispone  in
merito alla utilizzazione  del  personale  non  docente  in  servizio
presso  istituto;  mantiene  i  rapporti  con  il  dipartimento,  ove
costituito, per quanto concerne la ricerca. 
  Il livello di anticipazione consentito  agli  istituti  su  ciascun
tipo di fondo e' elevato dall'attuale 10 per cento al  40  per  cento
della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. 
  Le modalita' di gestione amministrativa  e  contabile  delle  somme
assegnate  agli  istituti  saranno  definite  nello  schema-tipo   di
regolamento generale di cui all'articolo 86. 
  Il direttore di  istituto  puo'  effettuare,  senza  la  preventiva
autorizzazione del consiglio  di  amministrazione,  il  pagamento  di
spese che non eccedano ciascuna i 4.000.000 di lire oltre l'IVA. 
  Per le piccole spese, che  singolarmente  non  eccedono  le  20.000
lire,  il  direttore  d'istituto  e'  esentato,  sotto  la  personale
responsabilita', dall'obbligo di documentazione. Non e' consentito il
frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire. 
  Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di cassa
e non possono eccedere le 200.000 lire per ogni mese. 
  Il direttore dell'istituto puo' autorizzare la missione dei singoli
componenti  dell'istituto  sulla   base   di   una   regolamentazione
deliberata dal senato accademico per ciascuna universita'  e  dispone
le  relative  anticipazioni  qualora  la  missione   sia   a   carico
dell'istituto nei limiti di spesa di cui al presente articolo. 
  A successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai  precedenti
commi,  potra'  provvedere  con  propri  decreti  il  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro  e  quello
per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.