Art. 88.
                              Istituti

  Gli  istituti,  ciascuno  dei  quali  comprende  piu' discipline di
insegnamento  affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed i
corsi  di  laurea  e  di  indirizzo,  le  attivita' didattiche per il
conseguimento  delle  lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o,
in  collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attivita' di
ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
  L'istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di
una  delle  discipline  afferenti  all'istituto  stesso, nominato dal
rettore su designazione del consiglio di istituto.
  Il direttore coordina e sovrintende all'attivita' dell'istituto, e'
responsabile  della gestione amministrativa e contabile dell'istituto
stesso e dura in carica un triennio.
  In mancanza di professori ordinari, o straordinari delle discipline
afferenti  all'istituto  ovvero  in  caso  di  impedimento,  ritenuto
motivato  dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso e'
affidata, con le modalita' di cui ai commi precedenti e per la durata
di  un  anno,  ad  un  professore associato: o, in mancanza, ad altro
docente.
  Il  consiglio  di istituto e' costituito dai professori ufficiali e
dagli  assistenti  di  ruolo,  che  vi  afferiscono,  nonche'  da una
rappresentanza,  da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il
numero di tre.
  Le   norme  di  gestione  e  di  funzionamento  dell'istituto  sono
stabilite  da  un  regolamento emanato dal rettore, sentito il senato
accademico e il consiglio di amministrazione.
  Nelle  Universita' dove sono costituite strutture dipartimentali il
rettore,  su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato
accademico,   dispone   che  gli  istituti  che  rientrino  nell'area
disciplinare  propria  di  uno  o piu' dipartimenti vengano da questi
assorbiti,  sempre  che  su  cio'  vi  sia il parere favorevole della
maggioranza  dei  professori  di  ruolo dell'istituto interessato. In
ogni  caso,  quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo
comma,  il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la
meta'  rispetto  a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore
del  presente  decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con
la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di
personale   non   docente.   Qualora   la  coincidenza  fra  le  aree
disciplinari  di uno o piu' dipartimenti e di uno o piu' istituti sia
solo  parziale,  il  rettore  promuove  le  opportune  intese  per la
gestione  e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi,
anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per
l'eventuale  ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque,
osservata  la  procedura  di  cui  al  presente  comma,  a  garantire
l'accesso  a  tali  strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori
interessati.