Art. 89.
                     Centri interdipartimentali

  Nell'ambito  della  sperimentazione  organizzativa  e didattica, il
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  della  commissione  di
ateneo,  e  sentito il senato accademico puo' deliberare la creazione
di centri per la ricerca interdipartimentale.
  I  centri  svolgono attivita' di ricerca cui contribuiscono docenti
di   piu'   dipartimenti   o  istituti.  Tali  attivita'  possono  in
particolare   essere   connesse   alla   partecipazione   a  progetti
scientifici  finalizzati  promossi  da enti pubblici di ricerca, o da
altre  ricerche  che  l'Universita'  svolga sulla base di contratti o
convenzioni.  L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per
la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso
sia  specificamente  legata  a programmi scientifici da attuare entro
scadenze temporali definite.
  L'attivita'  dei docenti nei centri puo' avvenire anche nell'ambito
dei periodi di svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca ai sensi
dell'art. 17.