Art. 90. Centri di servizi interdipartimentali Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a piu' strutture di ricerca e di insegnamento. I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attivita' di studio e documentazione e qualsiasi altra attivita' connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti. Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati. Ai centri dei servizi sono preposti: un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonche' un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.