Art. 91. Collaborazione interuniversitaria Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresi' costituiti, tramite convenzioni tra le Universita' interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Universita' diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita'. In particolare, i centri possono collegare Universita' della stessa citta', della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89. Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Universita' puo' disporre la assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facolta' interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario sentita, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Sono consentite forme, di convenzione anche consortile fra Universita' italiane e Universita' di Paesi stranieri per attivita' didattiche scientifiche integrate e per Programmi integrati di studio degli studenti nonche' per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessita'. La costituzione dei consorzi di cui al precedente comma, deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, e' autorizzata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro. Il decreto di autorizzazione determinera' anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio.