Art. 92. Sperimentazioni di nuove attivita' didattiche Alle Universita' e agli altri istituti di istruzione universitaria e' consentito sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalita' didattiche rivolte a rendere piu' proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative previste in via sperimenta dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici e privati esistenti nella regione ed in regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85. Per il conseguimento di tale finalita' possono essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale anche con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi. Le convenzioni sono stipulate dal rettore su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di indirizzi interessati previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresi' forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami. Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi. Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale.