ART. 54.
                            (Controlli).

  Per  tutti  gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di
opere  o  di  interventi  ed alla concessione di contributi, da parte
dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono
esercitati in via successiva.
  Per  la  somministrazione  di  fondi  ai  funzionari delegati si fa
deroga  al  limite  previsto  dall'articolo  56  del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
  Nelle  regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi
regionali   sono  soggette  soltanto  al  controllo  di  legittimita'
disciplinato  dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
il  termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo,
e' ridotto alla meta'.
  Nei  comuni  e  nelle  province  soggetti  alle  disposizioni della
presente  legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte
soltanto  al  controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 59
della  legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di
cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.