ART. 54. (Controlli). Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'. Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.