ART. 54.
(Controlli).
Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di
opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte
dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono
esercitati in via successiva.
Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa
deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi
regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita'
disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo,
e' ridotto alla meta'.
Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della
presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte
soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 59
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di
cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.