ART. 55.
      (Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto).

  Le  disposizioni di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si applicano
anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e
del  febbraio  1981,  anche se non sono obbligati all'adozione di uno
dei piani di cui al predetto articolo 28.
  Le  spese  per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo
sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.