ART. 56.
(Autorizzazione ai lavori).
Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione
edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti
dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere
a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle
ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti
urbanistici esecutivi vigenti.
Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del
sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico.
L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i
diritti del conduttore.
Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo
l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.
Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la
ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di
fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza
tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per
cento.
Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio
della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in
assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici
danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero
redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono
provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa
legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d)
del precedente articolo 8.
Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle
stabilite dal precedente articolo 28.