ART. 56.
                     (Autorizzazione ai lavori).

  Per  tutti  gli  interventi  di  riparazione  e di ristrutturazione
edilizia   degli   edifici   e   delle  abitazioni  comunque  colpiti
dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere
a)  e  b),  della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una
autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.
  La  norma  di cui al precedente comma trova applicazione per quelle
ristrutturazioni  urbanistiche  che  siano  conformi  agli  strumenti
urbanistici esecutivi vigenti.
  Non  sono  soggette  ne'  a  concessione  ne' ad autorizzazione del
sindaco  le  opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico.
  L'autorizzazione,  comunque  posta  in  essere,  non  pregiudica  i
diritti del conduttore.
  Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi
1  giugno  1939,  n.  1089,  e  29  giugno 1939, n. 1497, resta fermo
l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.
  Per  tutte  le  opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
  Per  gli  edifici  situati  in  zone  agricole  la riparazione e la
ricostruzione  puo'  essere  effettuata  in  deroga  agli  indici  di
fabbricabilita'  prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza
tra  il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per
cento.
  Qualora  gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio
della  concessione  alla  formazione  del piano particolareggiato, in
assenza   di  questo,  la  ristrutturazione  edilizia  degli  edifici
danneggiati  e'  consentita  previa  formazione  di piani di recupero
redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  Alla  presentazione  di  proposta  di  piano  di  recupero  possono
provvedere  oltre  ai  soggetti  di  cui all'articolo 30 della stessa
legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d)
del precedente articolo 8.
  Le  procedure  di approvazione dei piani di recupero seguono quelle
stabilite dal precedente articolo 28.