ART. 57.
(Intese Stato-Regioni).
Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la
Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si
intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del
precedente articolo 36.