ART. 57. 
 
                       (Intese Stato-Regioni). 
  Ai  fini  dell'intesa  di  cui  all'articolo  81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  qualora  la
Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni  dalla
data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si
intende  raggiunta,  fermo  quanto  disposto  dall'ultimo  comma  del
precedente articolo 36.