ART. 58. (Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale). I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.