ART. 58.
(Lavori di ripristino e restauro     del    patrimonio    d'interesse
                             culturale).

  I   lavori   per  il  ripristino  ed  il  restauro  del  patrimonio
monumentale,     archeologico,    storico,    artistico,    librario,
archivistico,  danneggiato  dal  terremoto,  indicati  nei  programmi
approvati  dal  CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori
non  sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle
norme  vigenti in materia di contabilita' di Stato e sono decuplicati
i  limiti  di  spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28
dicembre  1977,  n.  970,  e  con  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.