ART. 58.
(Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse
culturale).
I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio
monumentale, archeologico, storico, artistico, librario,
archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi
approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori
non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle
norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e sono decuplicati
i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28
dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.