ART. 59.
              (Procedure di aggiudicazione dei lavori).

  Per   l'aggiudicazione   dei   lavori   sino  all'importo  previsto
dall'articolo  1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il
sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di
pubblicita'  prescritte  dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973,
n.  14,  sono  sostituite,  fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione
all'albo  dell'amministrazione  appaltante  per  almeno  dieci giorni
nonche' dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.
  Nel  caso  di  lavori  di  importo  fino  a 500 milioni di lire, il
certificato   di   collaudo  e'  sostituito  da  quello  di  regolare
esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.