ART. 59.
(Procedure di aggiudicazione dei lavori).
Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto
dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il
sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di
pubblicita' prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione
all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni
nonche' dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.
Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il
certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.