Art. 33.
                       Ingegnere coordinatore

  L'ingegnere  coordinatore  svolge  le  attivita'  e  le prestazioni
inerenti  alla  sua  competenza  professionale,  nonche' attivita' di
studio,   di   didattica   e  di  ricerca,  di  programmazione  e  di
coordinamento   dell'unita'   operativa  o  dipartimentale,  servizio
multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e
responsabilita' professionale.
  A  tal  fine,  cura  la  preparazione  e  l'attuazione dei piani di
lavoro.  Nel  rispetto  dell'autonomia  professionale  operativa  del
personale   del   servizio  assegnatogli,  impartisce  istruzioni  ed
esercita la verifica inerente all'attuazione di esse.
  Nel  predisporre  i  piani  operativi  deve  rispettare  criteri di
razionale  distribuzione  del lavoro e di rotazione del personale del
servizio nei vari settori di attivita'.
  Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita'
di  specifica  competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche
scientifiche  e  proposte  per l'adeguamento dell'unita' operativa ai
fini del conseguimento delle attivita' affidategli.
  Ha   la   responsabilita'   diretta   dell'esercizio   del  mandato
professionale a lui affidato.
  Svolge attivita' finalizzate alla propria formazione professionale.
Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.