Art. 33. Ingegnere coordinatore L'ingegnere coordinatore svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di coordinamento dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli con autonomia operativa e responsabilita' professionale. A tal fine, cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale del servizio assegnatogli, impartisce istruzioni ed esercita la verifica inerente all'attuazione di esse. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale del servizio nei vari settori di attivita'. Redige una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' di specifica competenza comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche e proposte per l'adeguamento dell'unita' operativa ai fini del conseguimento delle attivita' affidategli. Ha la responsabilita' diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato. Svolge attivita' finalizzate alla propria formazione professionale. Assicura la consulenza ad altri uffici e servizi.