Art. 112
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 e' formato
soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa,
anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel
territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le
stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.