Art. 112 
                         Reddito complessivo 
 
  1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti
di cui alla lettera d)  del  comma  1  dell'articolo  87  e'  formato
soltanto  dai  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato,   ad
esclusione di quelli esenti  dall'imposta  e  di  quelli  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi  di  impresa,
anche delle plusvalenze e delle minusvalenze  dei  beni  destinati  o
comunque  relativi  alle   attivita'   commerciali   esercitate   nel
territorio  dello  Stato,  ancorche'  non  conseguite  attraverso  le
stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa'  ed
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87.