Art. 114
Enti non commerciali
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di
impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea
documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri
indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la
disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1
dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso
articolo.
2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita'
commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato senza tenerne contabilita' separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109.