Art. 65. Forze armate 1. (( In coerenza con il )) processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010. 2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale): "Tabella A Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire) ===================================================================== ANNO | ONERE ===================================================================== 2000 | 1.143 2001 | 1.362 2002 | 1.618 2003 | 1.649 2004 | 1.681 2005 | 1.717 2006 | 1.752 2007 | 1.790 2008 | 1.830 2009 | 1.871 2010 | 1.915 2011 | 1.960 2012 | 1.978 2013 | 1.997 2014 | 1.013 2015 | 1.031 2016 | 1.045 2017 | 1.060 2018 | 1.078- 2019 | 1.093 2020 | 1.096". - Si riporta il testo della tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore): "Tabella C Oneri finanziari complessivi ===================================================================== ANNO | ONERE ===================================================================== 2005 | 392.999.573,06 2006 | 392.996.596,78 2007 | 392.890.034,23 2008 | 392.845.104,00 2009 | 392.877.594,60 2010 | 389.102.583,23 2011 | 344.176.466,82 2012 | 335.143.557,80 2013 | 331.324.911,14 2014 | 322.232.193,54 2015 | 312.789.792,14 2016 | 304.788.156,21 2017 | 298.898.670,81 2018 | 286.098.679,28 2019 | 267.427.682,18 2020 | 229.046.477,63 2021 | 180.973.393,36". - Si riporta il testo del comma 570, dell'art. 1, della gia' citata legge n. 296 del 2006: «570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.». - Si riporta il testo del comma 71 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 244 del 2007: «71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'art. 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».