Art. 66.
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  1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il  31  dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno    di    personale    in    relazione   alle   misure   di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
  2.  All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole  «per  gli  anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per  l'anno  2008»  e  le  parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
  3.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento   di   quella   relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno
precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle unita' di personale da
assumere  non  puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
  4.  All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2008».
  5.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
526,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel   limite   di   un   contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle  unita'  di  personale  da  stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna  amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita' cessate
nell'anno precedente.
  6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito  dal  seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo  indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita',  nel  limite  di  un  contingente complessivo di personale
corrispondente  ad  una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime.  A  tal  fine  e'  istituito un apposito fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze pari a 25
milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009.  Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le  modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma 3-ter della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
  7.  Il  comma  102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  gli  anni 2010 e 2011, le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  523 della legge 27
dicembre  2006,  n.  296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere,  per  ciascun  anno,  il  20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
  8.  Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
  9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
  10.  Le  assunzioni  di  cui  ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
richiesta  delle  amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione  delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei  correlati  oneri,  ((  asseverate  ))  dai  relativi  organi  di
controllo.
  11.  I  limiti  di  cui  ai  commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni   del   personale   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con  la  professionalizzazione  delle  forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
  12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244  le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
  13.  Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio  2009-2011  fermi  restando  i limiti di cui all'articolo 1,
comma  105  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del
personale  delle  universita'. Nei limiti previsti dal presente comma
e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure
di  stabilizzazione  in  possesso  degli specifici requisiti previsti
dalla  normativa  vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno
2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente   comma  non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale
appartenente  alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal  presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo
5,  comma  1,  lettera a) (( della legge 24 dicembre 1993, n. 537 )),
concernente   il   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
universita',  e'  ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di
190  milioni  di  euro  per  l'anno  2010, di 316 milioni di euro per
l'anno  2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013.
  14.   Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti  di  ricerca  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad  assunzioni  di  personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo  1,  comma  643,  (( della )) legge 27 dicembre 2006, n.
296.  In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in
ciascuno  dei  predetti  anni  non  puo'  eccedere  le unita' cessate
nell'anno precedente.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 523 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, come modificato dalla
          presente legge:
              «523.  Per  l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi  compresi i Corpi di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, le
          agenzie,  incluse  le  agenzie fiscali di cui agli articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
          e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  possono procedere, per il medesimo anno, ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad  una  spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
          cessazioni  avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
          al  presente  comma  si  applica  anche alle assunzioni del
          personale  di  cui  all'art.  3  del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni.  Le
          limitazioni  di cui al presente comma non si applicano alle
          assunzioni   di   personale   appartenente  alle  categorie
          protette  e  a quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
          331,  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
          legge  23  agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
              - Si  riporta  il testo del comma 526 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «526.  Le  amministrazioni  di cui al comma 523 possono
          altresi'  procedere,  per  l'anno  2008,  nel  limite di un
          contingente  di personale non dirigenziale complessivamente
          corrispondente  ad una spesa pari al 40 per cento di quella
          relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno precedente,
          alla  stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
          in  possesso  dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
          del  predetto  contingente,  per avviare anche per il Corpo
          nazionale   dei  vigili  del  fuoco  la  trasformazione  in
          rapporti    a    tempo   indeterminato   delle   forme   di
          organizzazione  precaria  del  lavoro,  e'  autorizzata una
          stabilizzazione  del  personale  volontario,  di  cui  agli
          articoli  6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139,  che,  alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
          negli  appositi  elenchi  di  cui  al  predetto  art. 6 del
          decreto  legislativo  8  marzo  2006, n. 139, da almeno tre
          anni  ed  abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
          servizio.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, fermo
          restando  il  possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
          alla  qualifica  di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
          disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema di
          selezione,  nonche'  modalita'  abbreviate  per il corso di
          formazione.».
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «4.  Le  determinazioni relative all'avvio di procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Si  riporta  il testo del comma 103 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «103. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  e  all'art.  70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  possono, previo esperimento delle procedure
          di  mobilita',  effettuare assunzioni a tempo indeterminato
          entro  i  limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
          nell'anno precedente.».
              - Si  riporta  il testo del comma 105 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «105.   A  decorrere  dall'anno  2005,  le  universita'
          adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 5 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              «Art.  5  (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
          finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato
          alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli
          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
                a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382,  e della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
                b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio  statale  per la realizzazione di investimenti per
          le  universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in grandi
          attrezzature  scientifiche,  ivi compresi i fondi destinati
          alla  costruzione  di impianti sportivi, nel rispetto della
          legge  28  giugno  1977,  n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
                c)  fondo  per  la  programmazione dello sviluppo del
          sistema   universitario,   relativo   al  finanziamento  di
          specifiche  iniziative,  attivita' e progetti, ivi compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
              - Si  riporta  il testo del comma 643 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «643.  Per  gli  anni  2008  e 2009 gli enti di ricerca
          pubblici  possono  procedere ad assunzioni di personale con
          rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato entro il limite
          dell'80   per   cento   delle   proprie   entrate  correnti
          complessive,   come   risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
          relative  alla  cessazione  dei  rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato  complessivamente  intervenute nel precedente
          anno.».