Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato (( articolo 29 del )) decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza (( rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e )) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la data di entrata in vigore )) del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni; b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito (( , con modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. (( 6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che puo' delegare un sottosegretario di Stato. )) 7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale): «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «Art. 1 (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa. 4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto; b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni; d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere; e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche' altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza; f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge; g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): «Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2-4. (Abrogati). 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica): «Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da tre rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.». - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente: «Art. 4-bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento. - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unita' di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. (Abrogato). 5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita da i rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati. 6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro" le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006". 7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.».