Art. 69.
   (( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali ))
    ((  1.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2009, per le categorie di
personale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio,  nei  limiti  del  2,5  per cento, previsti dai rispettivi
ordinamenti  e' differita, )) una tantum, (( per un periodo di dodici
mesi,  alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore
economico  maturato.  Il  periodo  di  dodici mesi di differimento e'
utile  anche  ai  fini  della  maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali )).
    (( 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma  1,  effettua  passaggi  di qualifica comportanti
valutazione  economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale
periodo  e  con  la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento  economico spettante nella nuova qualifica considerando a
tal  fine  anche  il  valore  economico  della  classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato.
    3.  Per  il  personale  che nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla
scadenza  di  tale  periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare  il  trattamento  di  pensione, considerando a tal fine
anche  il  valore  economico della classe di stipendio o dell'aumento
biennale   maturato.   Il  corrispondente  valore  forma  oggetto  di
contribuzione per i mesi di differimento.
    4.  Resta  ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12,  del  decreto  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 )).
    ((  5.  In  relazione  ai  risparmi  lordi  relativi  al  sistema
universitario,  valutati  in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in
27  milioni  di  euro  per  l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per
l'anno  2011,  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della  distribuzione  del  personale interessato, definisce, d'intesa
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, le modalita' di
versamento,  da  parte  delle  singole  universita',  delle  relative
risorse  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 2368, dello stato di
previsione  delle  entrate  del  Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita' di monitoraggio.
    6.  Ai  maggiori  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede,  quanto  a  11  milioni  di  euro  per l'anno 2009 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  5,  comma  4  del  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e,
quanto  a  120  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione  lineare  dello  0,83 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001:
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Si  riporta  il  testo dei commi 10 e 12 dell'art. 11
          del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160 (Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di  progressione  economica e di funzioni dei magistrati, a
          norma  dell'art.  1,  comma  1, lettera a) , della legge 25
          luglio 2005, n. 150):
              «10.  Se  il  giudizio  e' "non positivo", il Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita'  dopo  un anno, acquisendo un nuovo parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico  o  l'aumento  periodico di stipendio sono dovuti
          solo  a  decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se il nuovo
          giudizio  e'  "positivo".  Nel  corso dell'anno antecedente
          alla  nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari.».
              «12.  La  valutazione  negativa comporta la perdita del
          diritto  all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
          Il  nuovo  trattamento economico eventualmente spettante e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio.».
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».