Art. 71.
           Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
    ((  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
applicano  al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti
a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative )).
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, ((
sono  ))  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  e  per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33, (( comma 6 )) , della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 4 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta):
              «Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
          lavorativa.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 33 della
          legge   5   febbraio   1992,   n.   104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate):
              «6.  La  persona handicappata maggiorenne in situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.».