Art. 72.
             Personale dipendente prossimo al compimento
           dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
  1.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie  fiscali,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
  2.  E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie
esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al
personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di
organico.
  3.  Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale
periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  da  emanarsi  entro  novanta  giorni (( dalla data di
entrata  in  vigore  ))  del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta
per  cento.  Fino al collocamento a riposo del personale in posizione
di  esonero  gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi  unici  di  amministrazione  non  possono essere utilizzati per
nuove finalita'.
  4.  All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di
prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
  6.  Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono
procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via
anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
  7.  All'articolo  16  comma  1  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.».
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di  entrata  in  vigore (( del presente decreto e quelli disposti con
riferimento  alle  domande  di  trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto )).
  9.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  riconsiderano,  con
provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i
provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
  10.  I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
  11.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina
vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.  ))  Le  disposizioni  di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11  luglio  1988,  n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
          luglio  1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
          n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
          titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende  nonche'  della Cassa depositi e prestiti
          sono  regolati  da  contratti  collettivi ed individuali in
          base  alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2, comma 2,
          all'art.  8,  comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
          aziende  o  enti  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
              - Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 71.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 16 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art. 3 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421):
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge 23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre  i  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo per
          essi    previsti.    In   tal   caso   e'   data   facolta'
          all'amministrazione,   in   base   alle   proprie  esigenze
          organizzative  e  funzionali, di accogliere la richiesta in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi. La
          domanda  di trattenimento va presentata all'amministrazione
          di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
          il  compimento  del  limite  di  eta' per il collocamento a
          riposo previsto dal proprio ordinamento.».