Art. 73. Part time 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere concessa dall'amministrazione»; b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite (( dalla seguente: )) «pregiudizio»; c) al secondo periodo le parole da: «puo' con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse; (( d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» )). 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»; b) le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»; c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e collettiva» sono soppresse.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662 del 1996: «58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale puo' essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.». - Si riporta il comma 59 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662 del 1996, cosi' come modificato dalla presente legge: «59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio.».