Art. 76.
               Spese di personale per gli enti locali
                     e delle camere di commercio
  1.  All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai  fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese
di  personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata  e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale  di  cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza  estinzione  del  rapporto  di pubblico impiego, in strutture e
organismi  variamente  denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente».
    ((  2.  In  attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  6,  le deroghe previste
dall'articolo  3,  comma  121,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono  sospese,  ad  eccezione  dei  comuni  con  un numero massimo di
dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci )).
  3.   L'articolo   82,   comma  11,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:  «La  corresponsione  dei  gettoni  di presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
  4.  In  caso  di  mancato  rispetto del patto di stabilita' interno
nell'esercizio  precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni   di   personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i rapporti di collaborazione
continuata   e   continuativa   e   di  somministrazione,  anche  con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto  agli  enti  di  stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  5.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto  di  stabilita'  interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto al complesso delle
spese   correnti,  con  particolare  riferimento  alle  dinamiche  di
crescita  della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche
conto    delle    corrispondenti    disposizioni   dettate   per   le
amministrazioni statali.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi  entro  novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore ))
del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali  da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti
parametri   e   criteri   di  virtuosita',  con  correlati  obiettivi
differenziati   di   risparmio,   tenuto   conto   delle   dimensioni
demografiche  degli  enti, delle percentuali di incidenza delle spese
di  personale  attualmente  esistenti  rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
In tale sede sono altresi' definiti:
    a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno;
    b)  criteri  e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
((  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  ))  ,  e  considerando  in  via  prioritaria  il rapporto tra la
popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti
alla  riduzione  dell'affidamento  di  incarichi  a  soggetti esterni
all'ente,  con  particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla  fissazione  di tetti retributivi non superabili in relazione ai
singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
    c)  criteri  e parametri - considerando quale base di riferimento
il  rapporto  tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti   -   volti  alla  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle
posizioni dirigenziali in organico.
    ((  6-bis.  Sono  ridotti  dell'importo di 30 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e 2011 i trasferimenti erariali a
favore   delle   comunita'   montane.   Alla   riduzione  si  procede
intervenendo  prioritariamente  sulle comunita' che si trovano ad una
altitudine  media  inferiore  a  settecentocinquanta  metri  sopra il
livello  del  mare. All'attuazione del presente comma si provvede con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze )).
  7. Fino all'emanazione del decreto di cui al (( comma 6 )) e' fatto
divieto  agli  enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari  o  superiore  al  50%  delle  spese  correnti  di  procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale.
  8.  Il  personale  delle  aziende  speciali  create dalle camere di
commercio,  ((  industria,  artigianato  e  agricoltura  ))  non puo'
transitare,  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  delle  aziende
medesime,  alle  camere  di  commercio,  ((  industria, artigianato e
agricoltura  ))  di riferimento, se non previa procedura selettiva di
natura  concorsuale  e,  in  ogni  caso,  a valere sui contingenti di
assunzioni   effettuabili   in  base  alla  vigente  normativa.  Sono
disapplicate  le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 557 dell'art. 1 della
          gia'  citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «557.  Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali  al  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
          cui  ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di
          stabilita'  interno  assicurano la riduzione delle spese di
          personale,   garantendo   il  contenimento  della  dinamica
          retributiva    e   occupazionale,   anche   attraverso   la
          razionalizzazione              delle              strutture
          burocratico-amministrative.  A tale fine, nell'ambito della
          propria  autonomia,  possono  fare  riferimento ai principi
          desumibili  dalle  seguenti disposizioni: a) commi da 513 a
          543  del presente articolo, per quanto attiene al riassetto
          organizzativo; b) art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge
          23  dicembre  2005, n. 266, per la determinazione dei fondi
          per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa al
          fine  di  rendere  coerente la consistenza dei fondi stessi
          con  l'obiettivo  di  riduzione  della spesa complessiva di
          personale.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 98,
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi
          da  198  a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo
          restando  quanto  previsto  dalle disposizioni medesime per
          gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui
          al  presente  comma,  a  decorrere dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Eventuali deroghe ai sensi
          dell'art.  19,  comma  8,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,   fermi  restando  i  vincoli  fissati  dal  patto  di
          stabilita'   per  l'esercizio  in  corso,  devono  comunque
          assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
                a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita'
          nell'ultimo triennio;
                b)  che  il  volume  complessivo  della  spesa per il
          personale  in  servizio  non  sia  superiore  al  parametro
          obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione
          di ente strutturalmente deficitario;
                c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e
          popolazione residente non superi quello determinato per gli
          enti in condizioni di dissesto.
                 Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  norma,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per
          la  somministrazione  di  lavoro,  per  il personale di cui
          all'art.  110  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,   nonche'   per   tutti  i  soggetti  a  vario  titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego,  in  strutture  e  organismi variamente denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente.».
              - Si  riporta  il testo del comma 121 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244/2007:
              «121.  All'art.  1,  comma 562, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          "Eventuali  deroghe  ai  sensi dell'art. 19, comma 8, della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare
          il rispetto delle seguenti condizioni:
                a)  che  il  volume  complessivo  della  spesa per il
          personale  in  servizio  non  sia  superiore  al  parametro
          obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione
          di  ente  strutturalmente  deficitario,  ridotto del 15 per
          cento;
                b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e
          popolazione residente non superi quello determinato per gli
          enti   in  condizioni  di  dissesto,  ridotto  del  20  per
          cento".».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  82  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli enti locali), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
          del presente articolo determina una indennita' di funzione,
          nei  limiti  fissati dal presente articolo, per il sindaco,
          il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
          presidente   della  comunita'  montana,  i  presidenti  dei
          consigli  circoscrizionali  dei  soli  comuni  capoluogo di
          provincia,   i   presidenti   dei   consigli   comunali   e
          provinciali,  nonche'  i  componenti degli organi esecutivi
          dei  comuni  e ove previste delle loro articolazioni, delle
          province,   delle  citta'  metropolitane,  delle  comunita'
          montane,  delle  unioni  di  comuni e dei consorzi fra enti
          locali.  Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
              2.     I     consiglieri     comunali,     provinciali,
          circoscrizionali,  limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di
          provincia,  e  delle  comunita'  montane  hanno  diritto  a
          percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
          di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
          In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
          da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
          dell'indennita'  massima prevista per il rispettivo sindaco
          o  presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
          indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
              3.  Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
          al  divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
          di  cui  ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
          lavoro di qualsiasi natura.
              4.  [Gli  statuti  e  i  regolamenti degli enti possono
          prevedere  che  all'interessato  competa,  a  richiesta, la
          trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
          funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
          l'ente  pari  o  minori  oneri  finanziari.  Il  regime  di
          indennita'   di   funzione   per   i   consiglieri  prevede
          l'applicazione  di  detrazioni  dalle indennita' in caso di
          non   giustificata   assenza   dalle  sedute  degli  organi
          collegiali].
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non  sono  tra  loro  cumulabili. L'interessato opta per la
          percezione  di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per la
          percezione del 50 per cento di ciascuna.
              6.  [Le  indennita'  di  funzione sono cumulabili con i
          gettoni   di  presenza  quando  siano  dovuti  per  mandati
          elettivi   presso  enti  diversi,  ricoperti  dalla  stessa
          persona].
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita'  di funzione prevista dal presente capo non e'
          dovuto  alcun  gettone per la partecipazione a sedute degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne.
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di  presenza  di  cui  al presente articolo e' determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
                a)  equiparazione  del  trattamento  per categorie di
          amministratori;
                b)  articolazione delle indennita' in rapporto con la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni    stagionali    della    popolazione,   della
          percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente rispetto al
          totale  delle  entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
          di parte corrente;
                c)  articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti  dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice
          presidenti  delle  province,  degli  assessori, in rapporto
          alla  misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
          presidente  della provincia. Al presidente e agli assessori
          delle  unioni  di  comuni,  dei  consorzi fra enti locali e
          delle  comunita'  montane  sono attribuite le indennita' di
          funzione   nella   misura   massima   del   50   per  cento
          dell'indennita'  prevista  per un comune avente popolazione
          pari  alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
          fra  enti locali o alla popolazione montana della comunita'
          montana;
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli  amministratori delle citta' metropolitane in relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate;
                e)   determinazione   dell'indennita'   spettante  al
          presidente  della  provincia  e  al  sindaco dei comuni con
          popolazione  superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
          inferiore   al   trattamento   economico  fondamentale  del
          segretario  generale  dei rispettivi enti; per i comuni con
          popolazione   inferiore   a   dieci  mila  abitanti,  nella
          determinazione   dell'indennita'   si   tiene   conto   del
          trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
                f)  previsione  dell'integrazione dell'indennita' dei
          sindaci  e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
          una  somma  pari  a  una  indennita' mensile, spettante per
          ciascun anno di mandato.
              9.   Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  si  puo'  procedere  alla  revisione del
          decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 con la medesima
          procedura ivi indicata.
              10.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 e'
          rinnovato  ogni  tre  anni  ai  fini dell'adeguamento della
          misura  delle  indennita'  e  dei gettoni di presenza sulla
          base   della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT  di
          variazione  del  costo  della  vita applicando, alle misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel  biennio  nell'indice  dei  prezzi  al consumo rilevata
          dall'ISTAT  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio.
              «11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere  a  consigli  e  commissioni; il regolamento ne
          stabilisce termini e modalita'.».
              - Si riportano i testi degli articoli 90 e 110 del gia'
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  90  (Uffici di supporto agli organi di direzione
          politica).  -  1.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli
          uffici  e  dei  servizi  puo'  prevedere la costituzione di
          uffici  posti  alle  dirette  dipendenze  del  sindaco, del
          presidente della provincia, della Giunta o degli assessori,
          per  l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
          loro  attribuite  dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti
          dell'ente,  ovvero,  salvo  che  per  gli enti dissestati o
          strutturalmente  deficitari,  da  collaboratori assunti con
          contratto  a  tempo  determinato, i quali, se dipendenti da
          una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa
          senza assegni.
              2.   Al  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  si applica il contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale degli enti
          locali.
              3.   Con   provvedimento   motivato  della  Giunta,  al
          personale  di  cui  al  comma  2  il  trattamento economico
          accessorio  previsto  dai  contratti collettivi puo' essere
          sostituito  da un unico emolumento comprensivo dei compensi
          per   il   lavoro   straordinario,   per  la  produttivita'
          collettiva    e   per   la   qualita'   della   prestazione
          individuale.».
              «Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
          prevedere  che  la  copertura dei posti di responsabili dei
          servizi  o  degli  uffici,  di qualifiche dirigenziali o di
          alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
          tempo  determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
          con  deliberazione  motivata,  di  diritto  privato,  fermi
          restando   i   requisiti   richiesti   dalla  qualifica  da
          ricoprire.
              2.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la dirigenza,
          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui
          possono  essere  stipulati,  al  di  fuori  della dotazione
          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e
          le   alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti
          sono  stipulati in misura complessivamente non superiore al
          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della
          dirigenza  e  dell'area direttiva e comunque per almeno una
          unita'.  Negli  altri enti, il regolamento sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le  modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
          della    dotazione    organica,    solo   in   assenza   di
          professionalita'  analoghe  presenti all'interno dell'ente,
          contratti   a   tempo   determinato   di   dirigenti,  alte
          specializzazioni  o  funzionari  dell'area direttiva, fermi
          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da
          ricoprire.   Tali   contratti   sono  stipulati  in  misura
          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della
          dotazione   organica  dell'ente  arrotondando  il  prodotto
          all'unita'  superiore,  o  ad una unita' negli enti con una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
              3.  I  contratti di cui ai precedenti commi non possono
          avere  durata  superiore  al mandato elettivo del sindaco o
          del  presidente  della  provincia in carica. Il trattamento
          economico,   equivalente  a  quello  previsto  dai  vigenti
          contratti   collettivi   nazionali   e  decentrati  per  il
          personale  degli  enti  locali,  puo' essere integrato, con
          provvedimento  motivato  della Giunta, da una indennita' ((
          ad  personam )) , commisurata alla specifica qualificazione
          professionale  e  culturale,  anche in considerazione della
          temporaneita'  del  rapporto  e delle condizioni di mercato
          relative   alle  specifiche  competenze  professionali.  Il
          trattamento   economico  e  l'eventuale  indennita'  ((  ad
          personam  ))  sono  definiti in stretta correlazione con il
          bilancio   dell'ente   e   non   vanno  imputati  al  costo
          contrattuale e del personale.
              4.  Il  contratto  a  tempo  determinato  e' risolto di
          diritto  nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
          o   venga   a  trovarsi  nelle  situazioni  strutturalmente
          deficitarie.
              5.  Il  rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una
          pubblica  amministrazione e' risolto di diritto con effetto
          dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente
          locale   ai   sensi   del  comma  2.  L'amministrazione  di
          provenienza  dispone,  subordinatamente  alla  vacanza  del
          posto  in  organico  o  dalla  data  in  cui  la vacanza si
          verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
          ne  faccia  richiesta  entro  i  30  giorni successivi alla
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo determinato o
          alla data di disponibilita' del posto in organico.
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,   il  regolamento  puo'  prevedere  collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.».